CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1189

Pagamento al creditore apparente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1189

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