CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1181
1283 / 3261Adempimento parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1181