CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1221

Effetti della mora sul rischio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1221

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