Art. 1223
Risarcimento del danno.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1223
Risarcimento del danno.
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La disposizione stabilisce come deve essere calcolato il risarcimento del danno a favore del creditore. Chi non adempie o ritarda una prestazione deve risarcire sia la perdita economica effettivamente subita, sia i guadagni che il creditore avrebbe potuto ottenere. Tuttavia, queste due voci di danno possono essere risarcite solo se derivano direttamente e senza passaggi intermedi dall'inadempimento o dal ritardo stesso.
La norma mira a ripristinare integralmente la situazione patrimoniale del creditore danneggiata dall'inadempimento o dal ritardo del debitore.
Si applica al creditore che ha subito un pregiudizio e al debitore responsabile dell'inadempimento o del ritardo.
Un fornitore consegna in ritardo dei macchinari a un'azienda, causandone il blocco della produzione. Il fornitore deve risarcire le spese sostenute per i giorni di fermo (perdita subita) e i ricavi persi sulle vendite mancate (mancato guadagno), purché causati direttamente dal ritardo.
Obbligo di risarcire il danno (perdita subita e mancato guadagno) conseguente all'inadempimento o al ritardo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.