CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III
Art. 1223
1325 / 3261Risarcimento del danno.
In vigore dal 19 apr 1942
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1223