CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1227

Concorso del fatto colposo del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1227

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