CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. I
Art. 1230
Novazione oggettiva.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1230