CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. I

Art. 1230

Novazione oggettiva.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1230

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