Art. 1225 · Prevedibilità del danno.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1225

1327 / 3261

Prevedibilità del danno.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1225