Art. 1229 · Clausole di esonero da responsabilità.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 1229

1331 / 3261

Clausole di esonero da responsabilità.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
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