Art. 1233 · Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. I

Art. 1233

1335 / 3261

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1233