CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. III
Art. 1246
1348 / 3261Casi in cui la compensazione non si verifica.
In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1246