Art. 1246 · Casi in cui la compensazione non si verifica.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1246

1348 / 3261

Casi in cui la compensazione non si verifica.

In vigore dal 19 apr 1942
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1246