Art. 1252 · Compensazione volontaria.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IVSez. III

Art. 1252

1354 / 3261

Compensazione volontaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1252