CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1260

Cedibilità dei crediti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1260

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