CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo V
Art. 1260
Cedibilità dei crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1260