CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo V
Art. 1264
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
In vigore dal 19 apr 1942
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1264