CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1264

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

In vigore dal 19 apr 1942
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1264

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