CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1265

Efficacia della cessione riguardo ai terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorchè essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1265

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