CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IV›Sez. IV
Art. 1254
1356 / 3261Confusione rispetto ai terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1254