Art. 1262 · Documenti probatori del credito.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo V

Art. 1262

1364 / 3261

Documenti probatori del credito.

In vigore dal 19 apr 1942
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1262