CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1286
1388 / 3261Facoltà di scelta.
In vigore dal 19 apr 1942
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1286