CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1288
1390 / 3261Impossibilità di una delle prestazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1288