Art. 1288 · Impossibilità di una delle prestazioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 1288

1390 / 3261

Impossibilità di una delle prestazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1288