CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1297
1399 / 3261Eccezioni personali.
In vigore dal 19 apr 1942
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1297