CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1295
1397 / 3261Divisibilità tra gli eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1295