CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIII

Art. 1959

Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo. Si applica inoltre la disposizione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1959

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