CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIII
Art. 1959
2080 / 3261Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1959