CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIV

Art. 1963

Divieto del patto commissorio.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1963

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