CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIV
Art. 1964
Compensazione dei frutti con gli interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Salva la disposizione dell', è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1964