CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1968
Transazione sulla falsità di documenti.
In vigore dal 19 apr 1942
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1968