CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1968
2089 / 3261Transazione sulla falsità di documenti.
In vigore dal 19 apr 1942
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1968