Art. 1966
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1966
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
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Per poter chiudere un litigio tramite transazione, le persone coinvolte devono avere il potere e la capacità di disporre dei diritti contesi. Se i diritti oggetto della lite non possono essere liberamente gestiti dalle parti, l'accordo non ha alcun valore. Questo accade quando la disponibilità dei diritti è esclusa per legge o per la natura stessa del diritto. Di conseguenza, un accordo su diritti indisponibili è considerato nullo a tutti gli effetti.
La norma mira a garantire che un accordo transattivo sia valido solo se le parti possono effettivamente disporre dei diritti contesi.
Si applica a tutte le parti che intendono stipulare un accordo di transazione per porre fine a una lite.
Due persone decidono di risolvere una controversia stipulando un accordo di transazione. Se l'accordo riguarda diritti che una specifica disposizione di legge sottrae alla loro disponibilità, la transazione è nulla. Le parti non possono quindi regolare validamente tra loro tali diritti.
La transazione è nulla se ha ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.