Art. 1966 · Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXV

Art. 1966

2087 / 3261

Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.

In vigore dal 19 apr 1942
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
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