CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1966
2087 / 3261Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
In vigore dal 19 apr 1942
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1966