CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIV
Art. 1962
Durata dell'anticresi.
In vigore dal 19 apr 1942
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1962