Art. 1962 · Durata dell'anticresi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIV

Art. 1962

2083 / 3261

Durata dell'anticresi.

In vigore dal 19 apr 1942
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni. Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
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