CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIV
Art. 1962
2083 / 3261Durata dell'anticresi.
In vigore dal 19 apr 1942
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1962