CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIII
Art. 1958
Effetti del mandato di credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1958