CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIV

Art. 1960

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1960

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