CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. V

Art. 1955

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1955

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