CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. III

Art. 1951

Regresso contro più debitori principali.

In vigore dal 19 apr 1942
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1951

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