CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1965
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1965