Art. 1965 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXV

Art. 1965

1996 / 3000

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
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