CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXIV
Art. 1963
2084 / 3261Divieto del patto commissorio.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1963