CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. IV
Art. 1954
2075 / 3261Regresso contro gli altri fideiussori.
In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1954