Art. 1954 · Regresso contro gli altri fideiussori.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. IV

Art. 1954

2075 / 3261

Regresso contro gli altri fideiussori.

In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'.
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