Art. 1944 · Obbligazione del fideiussore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. II

Art. 1944

2065 / 3261

Obbligazione del fideiussore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
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