CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II
Art. 1944
2065 / 3261Obbligazione del fideiussore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1944