CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. I
Art. 1941
2062 / 3261Limiti della fideiussione.
In vigore dal 19 apr 1942
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1941