CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXI
Art. 1934
2055 / 3261Competizioni sportive.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1934