CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXI
Art. 1935
2056 / 3261Lotterie autorizzate.
In vigore dal 19 apr 1942
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1935