CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. III
Art. 1927
2048 / 3261Suicidio dell'assicurato.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1927