Art. 1909 · Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1909

2030 / 3261

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1909