CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1897
Diminuzione del rischio.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1897