Art. 1882 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. I

Art. 1882

2003 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
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