CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1875
1996 / 3261Costituzione a favore di un terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1875