Art. 1875 · Costituzione a favore di un terzo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1875

1996 / 3261

Costituzione a favore di un terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1875