REGIO DECRETO LEGISLATIVO·n. 539·1 giugno 1946
Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.
Vigente dal 1 marzo 1973 13 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 10Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole
Art. 11L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno
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ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 1.
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ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1.