Art. 4
In vigore dal 10 mar 1948
Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole fino al raggiungimento di complessive 18 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente .
Nei casi di incarichi e supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiori a 18, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui viene compiuto il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente .
Quando si verifichi parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti viene suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.
I professori non di ruolo i quali, a norma dell' del presente decreto, percepiscono, per l'insegnamento in una scuola, retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo non possono prestare servizio in più d'una scuola.
Note all'articolo
- Il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-4